Disposizioni sulla responsabilità

Responsabilità dei vettori aerei per i passeggeri e per il loro bagaglio

Regolamento in conformità al Regolamento (CE) n. 2027/97 del Consiglio sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti come modificato dal Regolamento (CE) n. 889/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio

Questa nota informativa riassume le regole di responsabilità applicate dai vettori aerei comunitari come richiesto dalla legislazione comunitaria e dalla convenzione di Montreal.

Compensazione in caso di morte o lesioni

Non ci sono limiti finanziari alla responsabilità per morte o lesioni del passeggero. Per i danni fino a DSP 128.821 (al 27/12/2019 circa EUR 160.309,80) il vettore aereo non può contestare le richieste di risarcimento. Oltre tale importo, il vettore aereo si può difendere contro una richiesta di indennizzo dimostrando di non essere stato negligente o altrimenti colpevole.

Pagamenti anticipati

Se un passeggero muore o subisce lesioni, il vettore aereo deve effettuare un pagamento anticipato, per coprire le immediate necessità economiche, entro 15 giorni dall’identificazione della persona che ha diritto all’indennità. In caso di decesso, questo pagamento anticipato non può essere inferiore a DSP 16.000 (al 04/01/2010 circa EUR 17.424).

Ritardo nel trasporto di passeggeri

Il vettore aereo è responsabile del danno causato dal ritardo nel trasporto di passeggeri, a meno che non abbia adottato tutte le misure ragionevoli per evitare il danno o non sia stato possibile adottare tali misure. La responsabilità per il ritardo nel trasporto di passeggeri è limitata a DSP 5.346 (circa EUR 6.652,77 al 27/12/2019).

Bagaglio in ritardo

In caso di bagaglio in ritardo, il vettore aereo è responsabile del danno a meno che non abbia adottato tutte le misure ragionevoli per evitare il danno o non sia stato possibile adottare tali misure. La responsabilità per il ritardo nel trasporto di passeggeri è limitata a DSP 1.288 (circa EUR 1.602,84 al 27/12/2019).

Distruzione, smarrimento o danneggiamento del bagaglio

Il vettore aereo è responsabile della distruzione, perdita o danneggiamento del bagaglio fino a DSP 1.288 (circa EUR 1.602,84 al 27/12/2019).

In caso di bagaglio registrato, la responsabilità esiste indipendentemente dalla colpa, a condizione che il bagaglio non sia stato precedentemente danneggiato. In caso di bagaglio non registrato, il vettore è responsabile solo in caso di condotta colposa.

Limiti di responsabilità più elevati per il bagaglio

Un passeggero può godere di un limite di responsabilità più elevato presentando una dichiarazione speciale al banco del check-in in aeroporto e pagando un supplemento.

Reclami per il bagaglio

Se il bagaglio è danneggiato, in ritardo, smarrito o distrutto, il passeggero deve scrivere e presentare reclamo al vettore al più presto possibile. In caso di danno al bagaglio registrato, il passeggero deve presentare un reclamo scritto entro sette giorni e, in caso di bagaglio in ritardo, entro 21 giorni, in entrambi i casi dalla data in cui il bagaglio è stato messo a disposizione del passeggero.

Responsabilità dei vettori effettivi e contraenti

Se il vettore aereo che effettivamente opera il volo non è il vettore aereo contraente, il passeggero ha il diritto di presentare un reclamo o una richiesta di danni a entrambi. Se sul biglietto è indicato il nome o il codice di un vettore aereo, quel vettore aereo è il vettore contraente.

Limiti di tempo per la presentazione di un reclamo

Qualsiasi azione legale per il risarcimento dei danni deve essere intrapresa entro due anni dalla data di arrivo dell’aeromobile o dalla data nella quale l’aeromobile sarebbe dovuto arrivare.

Normativa di riferimento

La base per le regole sopra descritte è la Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, che è applicata nel Regolamento comunitario (CE) n. 2027/97 (modificato dal Regolamento (CE) No 889/2002) e nella legislazione nazionale degli stati membri.

Questo sommario o questa nota informativa non possono essere utilizzati come base per una richiesta di indennizzo, né per interpretare le disposizioni di questo Regolamento o della Convenzione di Montreal.